Il testamento olografo-GABRIELLA MARENGO geometra

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Il testamento olografo


Il testamento è un atto con il quale ciascuno può disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Anche se c’è resistenza al pensiero della propria dipartita, considerando che è  comunque una certezza, è  conveniente valutare il modo per ottenere un risparmio, per sé e per i propri eredi, ed il testamento olografo può esserlo per più  motivi:
° Non è necessaria la presenza di un notaio;
° I beni che spetteranno in piena proprietà  a ciascun erede (legato) sono già  assegnati dal testatore in vita, quindi non vi sarà  necessità, dopo la successione, che gli eredi procedano ad un rogito notarile per la divisione dei beni, con assenza di ulteriore tassazione sui medesimi.
° In ultimo, ma di non minore rilevanza, va considerata la reazione psicologica degli eredi: risulta meno doloroso accettare la decisione del testatore (di solito il  genitore) che intavolare spiacevoli discussioni in merito alla divisione con i coeredi.
 
CHE COSA È
Il testamento olografo è la forma più semplice di testamento e, nello stesso tempo, la più riservata: esso deve essere scritto per intero, datato e firmato di pugno dal testatore. È la forma più economica e pratica per esprimere le proprie volontà, non richiedendo la presenza né del notaio né dei testimoni. E’ anche la forma più diffusa di testamento.
La legge, a tutela del testatore e degli eredi, impone tuttavia determinate formalità e requisiti:

 
- Autografia : Il primo requisito consiste nel fatto che il testamento deve essere integralmente scritto dalla mano del testatore, a garanzia della autenticità dell’espressione di volontà. Non è valido lo scritto a macchina o a stampa, anche se vi è la firma.
Anche una lettera, se contiene i requisiti indicati, può valere come testamento: occorre, tuttavia, dimostrare che chi la ha scritta aveva la volontà di disporre dei propri beni, escludendo che si tratti di una manifestazione di una volontà futura di compiere un testamento con tale contenuto.
Questo tipo di testamento può essere scritto su qualsiasi pezzo di carta, di qualsiasi qualità dimensione e colore. Possono essere usati più fogli di carta purché risulti che l’uno è la continuazione dell’altro (generalmente vengono numerati).
 NON produce nullità  la preparazione dell’atto da parte di un terzo (per esempio un professionista a cui il testatore si sia rivolto per una consulenza) sempre che sia scritto dalla mano del testatore.
 - Data : La data è  il secondo requisito del testamento olografo: essa consiste nell’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui  è  stato scritto.
La data può  essere inserita all’inizio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione.
La finalità;  della data sta nell’esigenza di accertare se il testatore era capace nel giorno in cui ha formato il testamento e, nel caso in cui vi siano due o più  testamenti successivi della stessa persona, quale sia l’ultimo cronologicamente valido.
- Sottoscrizione : La sottoscrizione (firma), ultimo requisito, individua il testatore: di solito comprende nome e cognome ma può  essere costituita da qualsiasi indicazione (vezzeggiativo, pseudonimo) che designi con certezza la persona del testatore.
 La sottoscrizione deve essere, come dice la parola stessa, posta in calce alle disposizioni ed, eventualmente, a fianco delle possibili correzioni.
- Deposito Del Testamento : Chi redige un testamento olografo non è  tenuto a comunicare agli eredi di averlo fatto e può  conservarlo, a propria cura, dove ritiene opportuno (per esempio in una cassetta di sicurezza, nascosto in casa o depositato presso un professionista).
Tuttavia, dal momento che il testamento può  non essere rinvenuto o il depositario non avere notizia della dipartita del testatore, è  preferibile comunicarne l’esistenza ad una persona di fiducia.
Dopo la morte del testatore chiunque ne abbia il possesso è  tenuto a presentarlo ad un notaio per pubblicarlo.
 
SERVIZI OFFERTI DAL NOSTRO STUDIO:
° Stima preliminare dei beni, per un’equa assegnazione  agli eredi (vedi La valutazione Immobiliare);
° Studio della ripartizione, al fine di non stravolgere le quote spettanti ad ogni erede e  previste dalla legge;
° Preparazione della documentazione integrativa (planimetrie, mappe) che possa servire all’esatta individuazione dei beni assegnati ad ogni erede (legato);
° Redazione di una traccia di testamento olografo (con individuazione catastale, esatta, dei beni assegnati ad ogni erede), che il testatore potrà poi copiare ed eventualmente integrare, scrivendola totalmente di suo pugno, datare e firmare; > SERVIZIO ANCHE ONLINE
° Custodia del testamento;
° Raccolta della documentazione necessaria ed assistenza per la successiva pubblicazione del testamento, presso un notaio di fiducia.