La divisione ereditaria-GABRIELLA MARENGO geometra

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La divisione ereditaria


 
In seguito alla successione, tutti gli eredi divengono proprietari in comune dell’eredità (coeredi).
La divisione ereditaria costituisce lo strumento di scioglimento della comunione ereditaria ed ha per oggetto l’intero patrimonio del defunto.
Attraverso il procedimento di divisione ereditaria si passa dalla co-intestazione pro quota per ognuno dei partecipanti alla comunione ereditaria, all’intestazione esclusiva di singoli diritti in capo a ciascun erede, proporzionalmente al valore della quota a lui spettante.
Le porzioni spettanti a ciascun erede devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, salvo accordi diversi tra gli eredi.
Nel caso in cui i coeredi siano i figli (o i loro discendenti) e il coniuge del defunto, sono tenuti ad operare la collazione. La collazione consiste nella riunione fittizia delle donazioni, che i figli e il coniuge hanno ricevuto dal defunto quando era in vita, ai beni ereditari; nelle quote dei singoli eredi si ricomprende, così, non solo quanto rimasto al momento della morte, ma anche quanto donato in precedenza.
La ragione di questo istituto è data dalla presunzione che le liberalità elargite dal defunto siano state una anticipazione sulla futura successione. Esse debbono perciò essere riconsiderate in sede di successione al fine di evitare disparità di trattamento tra eredi che abbiano già ricevuto dal defunto, quando questi era ancora in vita, ed eredi che non abbiano ricevuto nulla.

COME SI FA
La divisione ereditaria implica tre modalità: contrattuale, giudiziale o per testamento.
Nel caso di divisione contrattuale (con accordo tra i coeredi), che abbia ad oggetto beni immobili, è prevista la forma di rogito notarile e la trascrizione nei registri immobiliari.
Nel caso di divisione giudiziale, ciascuno dei coeredi può promuovere il giudizio di divisione dell’eredità. Il Giudice pronuncia, in primo luogo, sul diritto a domandare la divisione. Se non sorgono contestazioni in merito alla sussistenza di tale diritto, il Giudice dispone la divisione. Provvede altresì alla predisposizione di un progetto di divisione che sarà oggetto di discussione in udienza. Anche in questo caso se non sorgono contestazioni il progetto viene dichiarato esecutivo.
Nel caso di divisione per testamento, infine, poiché ogni testatore ha facoltà di dettare disposizioni per la formazione delle porzioni e di dividere nel testamento i suoi beni tra i coeredi, la divisione avviene già al momento della dichiarazione di successione tramite il “legato” (vedi
Il testamento olografo).

SERVIZI OFFERTI DAL NOSTRO STUDIO:
° Stima preliminare dei beni che saranno divisi tra gli eredi;
​​​​​​​° Studio della divisione, in base alle quote stabilite dalla legge e spettanti ad ogni erede;
° Raccolta della documentazione necessaria ed assistenza al rogito, presso un notaio di fiducia.